Art. 108 - Rilascio del certificato di idoneitā tecnica alla circolazione e della carta di circolazione delle macchine agricole


1. Per essere immesse in circolazione le macchine agricole, con le esclusioni previste dall'art. 107, comma 1, devono essere munite di un certificato di idoneitā tecnica alla circolazione ovvero di una carta di circolazione.

2. Il certificato di idoneitā tecnica alla circolazione, la carta di circolazione, ovvero il certificato di approvazione sono rilasciati a seguito dell'esito favorevole dell'accertamento di cui all'art. 107, comma 1, sulla base di documentazione idonea a stabilire l'origine della macchina agricola. Nel regolamento sono stabiliti il contenuto e le caratteristiche del certificato di idoneitā tecnica e della carta di circolazione.

3. Per le macchine agricole non prodotte in serie, compresi i prototipi, la documentazione di origine č costituita dal certificato di origine dell'esemplare rilasciato dalla fabbrica costruttrice o da chi ha proceduto alla costruzione del medesimo. Qualora gli accertamenti siano richiesti per macchine agricole costruite con parti staccate, deve essere inoltre esibita la documentazione relativa alla provenienza delle parti impiegate.

4. Per le macchine agricole di tipo omologato prodotte in serie il costruttore o il suo legale rappresentante rilascia all'acquirente una formale dichiarazione, redatta su modello approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione, attestante che la macchina agricola, in tutte le sue parti, č conforme al tipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la piena responsabilitā a tutti gli effetti di legge. La dichiarazione di conformitā, quando ne sia ammesso il rilascio, ha anche valore di certificato di origine.

5. Per le macchine agricole di tipo omologato il certificato di idoneitā tecnica alla circolazione ovvero la carta di circolazione vengono rilasciati sulla base della dichiarazione di conformitā, senza ulteriori accertamenti.

6. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformitā per macchine agricole non conformi al tipo omologato č soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 a euro 1.734.

7. Il rilascio del certificato di idoneitā tecnica o della carta di circolazione č sospeso qualora emergano elementi che facciano ritenere la possibilitā della sussistenza di un reato perseguibile ai sensi delle leggi penali.

 

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