Art. 124 - Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici
Articolo modificato dal D. Lgs 18.4.2011 n. 59

1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'art. 116, comma 3, e precisamente:
a) della categoria A1, per la guida delle macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'articolo 53, comma 4, e che non superino la velocità di 40 km/h;
b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole diverse da quelle di cui alla lettera a), nonché delle macchine operatrici;  
c) della categoria C, per le macchine operatrici eccezionali.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A1 e B, previste dall'articolo 116, comma 3, lettere e) ed f).

3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici.

4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.650 a euro 10.604. All’incauto affidamento si applica la disposizione di cui all’articolo 116, comma 14.

4-bis. Alle violazioni di cui al comma 4 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

 

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