Art. 125 - Gradualità ed equivalenze delle patenti di guida.

1. Il rilascio della patente di guida é subordinato alle seguenti condizioni:
a) la patente per le categorie C1, C, D1 o D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente di categoria B;
b) la patente per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C1, C, D1 o D.

2. La validità della patente di guida é fissata come segue: a) la patente rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E, o DE é valida per i complessi di veicoli della categoria BE;
b) la patente rilasciata per la categoria CE é valida per la categoria DE, purché il relativo titolare sia già in possesso di patente per la categoria D;
c) la patente rilasciata per le categorie CE e DE é valida per i complessi di veicoli, rispettivamente, delle categoria C1E e D1E;
d) la patente rilasciata per una qualsiasi categoria é valida per i veicoli della categoria AM;
e) la patente rilasciata per la categoria A2 é valida anche per la categoria A1;
f) la patente rilasciata per le categorie A, B, C o D é valida, rispettivamente, per le categorie A1 e A2, B1, C1 o D1;
g) la patente speciale di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D rilasciata a mutilati o minorati fisici é valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche indicate nella patente stessa;
h) la patente di guida della categoria B é valida, sul territorio nazionale, per condurre i tricicli di potenza superiore a 15 kW, purché il titolare abbia almeno 21 anni, nonché i veicoli della categoria A1.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante un codice unionale o nazionale relativo a "MODIFICHE DEL VEICOLO", conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 158 euro a 638 euro.

3-bis Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante un codice comunitario o nazionale relativo a "CONDUCENTE (motivi medici), conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, é soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 173, comma 3.

4. Chiunque, munito di patente speciale, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero con caratteristiche diverse da quella indicate nella patente posseduta, é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 80 a euro 317.

5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.».
 

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