1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente
codice si definisce «strada» l'area ad uso pubblico destinata
alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive,
tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
E bis - Strade urbane ciclabili: F - Strade locali.
F bis - Itinerari ciclopedonali.
3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche
minime:
A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o
separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie
di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza
o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi
privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo
l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli
a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere
attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe
con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate
da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia
e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi
alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi
segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie
di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere
previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio,
che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione
e di accelerazione.
C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno
una corsia per senso di marcia e banchine.
D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate
da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale
corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi,
con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste
apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni
ed uscite concentrate.
E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due
corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree
attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
E-bis - Strada urbana ciclabile: strada urbana ad unica carreggiata, con
banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a
30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con
priorità per i velocipedi;
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata
ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.
F bis - Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o
vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e
caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della
strada.
4. È denominata «strada di servizio» la strada affiancata
ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada
urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento
degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa,
nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada
principale stessa.
5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso
e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai
sensi del comma 2, si distinguono in strade «statali», «regionali»,
«provinciali», «comunali», secondo le indicazioni
che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo
Stato, la regione, la provincia, il comune. Per le strade destinate esclusivamente
al traffico militare e denominate «strade militari», ente proprietario
è considerato il comando della regione militare territoriale.
6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si distinguono
in:
A - Statali, quando: a) costituiscono le grandi direttrici del traffico
nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle
degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero
i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono
diretti ed importanti collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla
rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di
particolare importanza industriale, turistica e climatica; e) servono traffici
interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste
zone del territorio nazionale.
B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa
regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi
di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente
rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico
e climatico.
C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi
dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di
comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i
capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni
di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni
o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione
ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo,
lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le
località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività
comunale. Ai fini del presente codice, le strade «vicinali»
sono assimilate alle strade comunali.
7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali
quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti
interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri
abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.
8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti , nel termine indicato
dall'art. 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali
ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti
il Consiglio superiore delle infrastrutture e dei trasporti, il consiglio
di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali,
le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento.
Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti
gli enti locali, alle classificazioni delle rimanenti strade ai sensi del
comma 5. Le strade così classificate sono iscritte nell'archivio
nazionale delle strade previsto dall'art. 226.
9. Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie
di collegamento previste sono declassificate dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti
i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione
sono indicati dal regolamento.
10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n.
377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine
all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione
d'impatto ambientale.
|