1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria
della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione
provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della
violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario o, in caso di sua
assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, e'
sempre nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo
di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo
non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni
di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione e'
trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha
accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello
stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta
menzione nel verbale di contestazione della violazione.
2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi
anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i
termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di
confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in
condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo
individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis.
Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo e'
effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva
l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si
configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono
contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale
che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il
Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità
di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari
all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.
2-ter. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo
solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare o custodire, a proprie
spese, il veicolo, secondo, le prescrizioni fornite dall'organo di polizia,
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
1.818 a euro 7.276 nonché la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In questo caso
l'organo di polizia indica nel verbale di sequestro i motivi che non hanno
consentito l'affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione
ed il trasporto in un apposito luogo di custodia individuato ai sensi delle
disposizioni dell'articolo 214-bis. La liquidazione delle somme dovute alla
depositeria spetta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo.
Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli
importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di
trasmissione del provvedimento da parte del prefetto.
2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo di polizia provvede
con il verbale di sequestro a dare avviso scritto che, decorsi dieci giorni,
la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario
o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell'articolo 196 o
dell'autore della violazione, determinerà l'immediato trasferimento in
proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di
grave danneggiamento o deterioramento. L'avviso è notificato dall'organo di
polizia che procede al sequestro contestualmente al verbale di sequestro. Il
termine di dieci giorni decorre dalla data della notificazione del verbale
di sequestro al proprietario del veicolo o ad uno dei soggetti indicati
nell'articolo 196. Decorso inutilmente il predetto termine, l'organo
accertatore trasmette gli atti al prefetto, il quale entro i successivi
dieci giorni, verificata la correttezza degli atti, dichiara il
trasferimento in proprietà, senza oneri, del veicolo al custode, con
conseguente cessazione di qualunque onere e spesa di custodia a carico dello
Stato. L'individuazione del custode-acquirente avviene secondo le
disposizioni dell'articolo 214-bis. La somma ricavata dall'alienazione è
depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è
stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la
tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma
depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all'avente
diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è
disposta la distruzione. Per le modalità ed il luogo della notificazione si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 201, comma 3. Ove risulti
impossibile, per comprovate difficoltà oggettive, procedere alla notifica
del verbale di sequestro integrato dall'avviso scritto di cui al presente
comma, la notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a
quello di affissione dell'atto nell'albo del comune dov'è situata la
depositeria.
2-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro
amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l'organo di
polizia che procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto,
secondo le modalità previste dal regolamento, in un apposito luogo di
custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, dove è custodito per
trenta giorni. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della
violazione. Decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è fatto
trasportare nel luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo
214-bis, il proprietario del veicolo può chiederne l'affidamento in custodia
secondo le disposizioni del comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del comma 2-bis. Le disposizioni del comma 2-quater si
applicano decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è stato
sottoposto a sequestro amministrativo.
2-sexies. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui
un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato,
sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che
sia stato commesso da un conducente minorenne.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che ha eseguito il
sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di cui all'articolo
16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le spese di custodia sono anticipate
dall'amministrazione di appartenenza. La liquidazione delle somme dovute
alla depositeria spetta alla prefettura-ufficio territoriale del Governo.
Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli
importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di
ricezione del provvedimento adottato dal prefetto.
4. E' sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo
sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel
presente codice, sia che il reato sia stato commesso da un conducente
maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne.
5. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo
solidalmente obbligati che rifiutino ovvero omettano di trasportare o
custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite
dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 1.818 a euro 7.276, nonché la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In
caso di violazione commessa da minorenne, il veicolo e' affidato in custodia
ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente
delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. Quando i
soggetti sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o
non siano comunque in grado di assumerla, l'organo di polizia dispone
l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti
di cui all'articolo 214-bis. Di ciò è fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. Il veicolo e' trasferito in proprietà al
soggetto a cui e' consegnato, senza oneri per l'erario, quando, decorsi
cinque giorni dalla comunicazione di cui al periodo seguente, l'avente
diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di
recupero e trasporto. Del deposito del veicolo e' data comunicazione
mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale della
prefettura-ufficio territoriale del Governo competente ; la medesima
comunicazione reca altresi' l'avviso che, se l'avente diritto non assumera'
la custodia del veicolo nei successivi cinque giorni, previo pagamento dei
relativi oneri di recupero e custodia, il veicolo sara' alienato anche ai
soli fini della sua rottamazione. La somma ricavata
dall'alienazione e' depositata, sino alla definizione del procedimento in
relazione al quale e' stato disposto il sequestro, in un autonomo conto
fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha
ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma e'
restituita all'avente diritto. Nel caso di veicoli sequestrati in assenza
dell'autore della violazione, per i quali non sia stato possibile
rintracciare contestualmente il proprietario o altro obbligato in solido, e
affidati a uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis, il verbale di
contestazione, unitamente a quello di sequestro recante l'avviso ad
assumerne la custodia, e' notificato senza ritardo dall'organo di polizia
che ha eseguito il sequestro. Contestualmente, il medesimo organo di polizia
provvede altresi' a dare comunicazione del
deposito del veicolo presso il soggetto di cui all'articolo 214-bis mediante
pubblicazione di apposito avviso nell'albo pretorio del comune ove e'
avvenuto l'accertamento della violazione. Qualora, per comprovate
difficolta' oggettive, non sia stato possibile eseguire la notifica e il
veicolo risulti ancora affidato a uno dei soggetti di cui all'articolo
214-bis, la notifica si ha per eseguita nel trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione della comunicazione di deposito del veicolo
nell'albo pretorio del comune ove e' avvenuto l'accertamento della
violazione.
6. Fuori dei casi indicati al comma 5, entro i trenta giorni successivi alla
data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti
dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione,
e' divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo
trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la
circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi
delle disposizioni dell'articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto
termine, il trasferimento del veicolo e' effettuato a cura dell'organo
accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di
quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico
estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo
dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al
sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero
dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di
comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari
all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.
7. Avverso il provvedimento di sequestro e' ammesso ricorso al prefetto ai
sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro e'
confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende
alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo ovvero, nei
casi indicati al comma 5, la restituzione della somma ricavata
dall'alienazione. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la
confisca con l'ordinanza ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con
distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni
relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del
veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato, della somma
ricavata. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche
per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. 8. Il
soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il
veicolo e' sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo
stesso o consente che altri vi circolino abusivamente e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro
7.953. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della
patente. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il
suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Il
veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza
oneri per l'erario.
9. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo
appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa. 10. Il
provvedimento con il quale e' stata disposta la confisca del veicolo e'
comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri.
10-bis. Il provvedimento con il quale e' disposto il sequestro del
veicolo e' comunicato dall'organo di polizia procedente ai competenti uffici
del Dipartimento per la mobilita' sostenibile di cui al comma 10 per
l'annotazione al PRA. In caso di dissequestro, il medesimo organo di polizia
provvede alla comunicazione per la cancellazione dell'annotazione
nell'Archivio nazionale dei veicoli e al PRA
Modificato ed integrato dal D.L. 269/2003, convertito con modificazioni
dalla legge 24/11/2003 n° 326 e dalla Legge 168/2005; ulteriormente
modificato ed integrato dalla Legge 1.12.2018 n. 132 di conversione del D. L.
113/2018 ed ancora modificato dal Decreto-legge 10.9.2021 n 121 convertito
in Legge 10.11.2021 n. 156
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