1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che
all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato
custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido,
fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo
di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo
non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un
sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche definite con decreto del
Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è
rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato
la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo
12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di
polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della violazione
o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di
trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni
fornite dall'organo di polizia si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 776 a euro 3.111, nonché la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre
mesi. L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo
ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle
disposizioni dell'articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal
regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della
violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei
veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 5, e quelle per il
pagamento ed il recupero delle spese di custodia.
1-bis. Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del
veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì
evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà
di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo. Della
restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.
1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo amministrativo del
veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede al
fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo
di custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, secondo le modalità
previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione
della violazione. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di
polizia, con menzione nel verbale di contestazione. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di
cui all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento delle spese di
custodia.
2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo è affidato in custodia all'avente
diritto o, in caso di violazione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne
fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento
delle spese di trasporto e custodia.
3. Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo,
o da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo
di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il
veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione è
redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.
4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso
ricorso al prefetto a norma dell'articolo 203.
5. Salvo che il veicolo non sia già stato trasferito in proprietà, quando il
ricorso sia accolto e l'accertamento della violazione dichiarato infondato
l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del
veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1. La somma ricavata
dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in
relazione al quale è stato disposto il fermo amministrativo, in un autonomo conto
fruttifero presso la tesoreria dello Stato.
6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo 205, la
restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento dell'autorità
giudiziaria che rigetta il ricorso.
7. è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei
casi in cui a norma del presente codice è previsto il provvedimento di
sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi
di polizia di cui all'articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le
modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.
8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il
veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o
consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si
applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e
della confisca del veicolo. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione
del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo
214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato,
senza oneri per l'erario.
Modificato ed integrato dal D.L. 269/2003 convertito con modificazioni in legge 24/11/2003
n° 326 e dalla Legge 168/2005 - Ulteriormente modificato ed integrato dalla
Legge 1.12.2018 n. 132 di conversione del D. L.
113/2018 ed ancora dal Decreto-legge 10.9.2021 n 121 convertito in
Legge 10.11.2021 n. 156.
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