Art. 25 - Attraversamenti ed uso della sede stradale |
1. Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità dalle fasce di pertinenza della strada. 1-bis. In caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade
appartenenti a enti diversi, ferma restando l’obbligatorietà della
concessione di cui al comma 1, le strutture che realizzano l’opera d’arte
principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza
nei sovrappassi, sono di titolarità, ai fini della loro realizzazione e
manutenzione anche straordinaria, dell’ente che rilascia la concessione
qualora la strada interferita sia di tipo superiore, con riferimento ai
tipi definiti dall’articolo 2, comma 2, a quello della strada
interferente. (1) (2) 1-quinquies. In relazione ai sottopassi e sovrappassi stradali esistenti, gli enti proprietari della strada interferita e di quella interferente provvedono, ove necessario anche mediante trasferimento della titolarità delle opere d’arte da realizzarsi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 1 -bis , 1 -ter e 1 -quater entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli enti proprietari, nonché i gestori dei medesimi procedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alla formazione e all’aggiornamento degli elenchi dei sottopassi e sovrappassi, di cui risultano o divengano titolari in attuazione dei commi 1 -bis , 1 -ter e 1 -quater. (1) 2. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità, previo accertamento tecnico dell'autorità competente di cui all'art. 26. 3. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione. 4. Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e l'uso della sede stradale. 5. Chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli previsti nel comma 1 o ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 868 ad euro 3.471. 6. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 a euro 1.734. 7.
La violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione ed a sue
spese, della rimozione delle opere abusivamente realizzate, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La violazione prevista dal
comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
di ogni attività fino all'attuazione successiva delle prescrizioni violate,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. |
1 Comma introdotto dalla Legge 11.9.2020 n. 120 di conversione del D. L.
16.7.2020 n 76 |