Art. 26 - Competenza per le autorizzazioni e le concessioni |
1. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni; l'eventuale delega è comunicata al Ministero dei lavori pubblici o al prefetto se trattasi di ente locale. 2. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo sono di competenza dell'ente proprietario della strada e per le strade in concessione si provvede in conformità alle relative convenzioni. 3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada. 4.
L'impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie,
tramviarie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate
a servizio pubblico, o anche il solo attraversamento di strade o relative
pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono autorizzati,
in caso di assoluta necessità e ove non siano possibili altre soluzioni
tecniche, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Ministro
dei trasporti e della navigazione, se trattasi di linea ferroviaria, e
l'ente proprietario della strada e, se trattasi di strade militari, di
concerto con il Ministro della difesa. |