Art. 28 - Obblighi dei concessionari di determinati servizi |
1. I concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie, di teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia aeree che sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas, nonché quelli di servizi di fognature e quelli dei servizi che interessano comunque le strade, hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall'ente proprietario per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione. Quando si tratta di impianti inerenti a servizi di trasporto, i relativi provvedimenti sono comunicati al Ministero dei trasporti e della navigazione o alla regione competente. Nel regolamento sono indicate le modalità di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni all'esecuzione dei lavori ed i casi di deroga . 2.
Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare
o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dall'ente proprietario
della strada, le opere e gli impianti eserciti dai soggetti indicati nel
comma 1, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto è a carico del
gestore del pubblico servizio; i termini e le modalità per l'esecuzione
dei lavori sono previamente concordati tra le parti, contemperando i rispettivi
interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore
del pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le
eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni. |