Art. 29 - Piantagioni e siepi |
1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. 2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile. 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 695. 4.
Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue
spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI. |