Art. 56 - Rimorchi |
1. Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2 dell'articolo 53, i rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui all'art. 55, con esclusione degli autosnodati. 2.
I rimorchi si distinguono in: 3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole della loro massa o del loro carico sia sopportata da detta motrice. 4.
I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di
bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all'art.
54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano
parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagoma e di
massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento. |