Art. 57 - Macchine agricole |
1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività. E' consentito l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio. (1) 2.
Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono
in: b)
Trainate: 3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici, purché muniti di sovrappattini, nonché le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h. 4.
Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), e di cui
alla lettera b), numero 1), possono essere attrezzate con un numero di
posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente;
i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto esclusivo
degli addetti, purché muniti di idonea attrezzatura non permanente. |
1 Modificato dal D. L. 162/08 convertito dalla legge 22.12.2008 n 201 |