Art. 58 - Macchine operatrici |
1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione. 2.
Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono
in: 3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente. 4.
Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono
essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h;
le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non
devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15
km/h. |