Art. 64 - Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte

1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di un dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da poter essere in qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato.

2. Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto stradale.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell'art. 69 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173.
 

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