Art. 64 - Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte |
1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di un dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da poter essere in qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato. 2. Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto stradale. 3.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell'art. 69 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
42 a euro 173. |