Art. 65 - Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte |
1. Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1, i veicoli a trazione animale e le slitte devono esser muniti di due fanali anteriori che emettano in avanti luce bianca e di due fanali posteriori che emettano all'indietro luce rossa, disposti sui lati del veicolo. Devono, altresė, essere muniti di due catadiottri bianchi anteriormente, due catadiottri rossi posteriormente e di un catadiottro arancione su ciascun lato. 2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere dotati di un segnale mobile di pericolo. 3.
Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non
provvisti di dispositivi di segnalazione visiva, nei casi in cui l'uso
dei medesimi č prescritto, ovvero con dispositivi non conformi alle disposizioni
stabilite nel presente articolo e nell'art. 69, č soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173. |