In caso di sinistro stradale |
Cosa fare in caso di sinistro Nell'immediatezza del fatto, sempreché le condizioni personali e di sicurezza lo consentano, é utile fare delle fotografie: alcune panoramiche, riprese da angolazioni diverse, che documentino la scena dell'incidente con i veicoli posizionati nella sede assunta dopo l'urto e le varie tracce (gommose, di detriti ecc.) connesse con l'incidente; altre particolareggiate che documentino i danni arrecati e subiti dai veicoli e da eventuali altre cose. Assicurata la sicurezza delle persone e
della circolazione, è consigliabile compilare il modulo C.A.I. o modulo blu (modulo Constatazione Amichevole
di Incidente, anche detto appunto Modulo Blu), che, se non disponibile al
momento del sinistro, può essere compilato e sottoscritto successivamente.
Successivamente il conducente o, se persona diversa, il proprietario del veicolo coinvolto nell'incidente stradale, deve denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, così come prevede l'art. 143 del codice delle assicurazioni (D. Lgs. 7.9.2005 n. 209); è consigliabile avvalersi del modulo blu.
Sistemi di Risarcimento Dal 1° febbraio 2007 è stato introdotto il Sistema di Risarcimento Diretto. A decorrere da tale data, quindi, sono due le procedure percorribili per essere risarciti dei danni materiali e fisici subiti a seguito di incidente stradale: 1) la procedura di risarcimento diretto; 2) la procedura ordinaria. L'applicabilità dell'una o dell'altra procedura, dipende dal tipo di incidente, dal tipo dei veicoli coinvolti, dal tipo di danni e dalle condizioni soggettive del danneggiato.
Procedura di Risarcimento Diretto Il Risarcimento Diretto è la procedura di
risarcimento del danno, in base alla quale l’Assicurato / Danneggiato che
ritenga di avere ragione anche solo parzialmente, rivolge alla propria Compagnia
di assicurazione la richiesta di liquidazione dei danni subiti. E' regolato
dall'art. 149 del codice delle
assicurazioni private (D. Lgs. 7.9.2005 n. 209) e disciplinato dal D.P.R. 18.7.2006 n. 254.
La procedura del risarcimento diretto trova applicazione per i danni al veicolo e al conducente, anche nel caso in cui nella collisione siano rimasti coinvolti passeggeri. Cosa viene risarcito Si ricorre al sistema del risarcimento
diretto anche se il conducente ha subito lesioni gravi, limitatamente però al
rimborso per i danni al veicolo e alle cose trasportate. Tempi di risarcimento La richiesta di risarcimento può essere consegnata a mano al proprio assicuratore oppure inviata mediante lettera raccomandata A .R. o a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica (a meno che quest'ultimo mezzo sia escluso dal contratto). Ricevuta la richiesta di risarcimento, l'assicuratore: a) in caso di richiesta incompleta, deve chiedere, entro 30 giorni dalla ricezione, l'integrazione ed i chiarimenti necessari per la regolarizzazione della richiesta; b) se intende contestare l'applicabilità della procedura, deve farlo entro 30 giorni ed in tal caso deve darne comunicazione all'assicurato/danneggiato ed all'assicurazione del responsabile; la comunicazione inviata a quest'ultima ha l'effetto di costituzione in mora; c) se la richiesta è completa e la procedura di risarcimento diretto applicabile, con apposita comunicazione, deve, alternativamente: 1) presentare una congrua offerta di risarcimento del danno; 2) indicare gli specifici motivi che impediscono di formulare l'offerta di risarcimento del danno. Tale comunicazione deve essere inviata
entro: Se l'assicurato accetta la
proposta formulata dall'assicurazione, l'importo deve essere corrisposto entro
15 giorni. In tal caso il danneggiato potrà proporre azione legale nei confronti della propria assicurazione. La procedura ordinaria La procedura ordinaria di risarcimento si applica quando non trova applicazione la procedura del risarcimento diretto, ovvero:
In questo caso il danneggiato dovrà fare richiesta di risarcimento all'assicuratore del veicolo del responsabile. La procedura di risarcimento ordinaria é regolata dall'art. 148 codice assicurazioni. Tempi di risarcimento Tempo e fasi della procedura di risarcimento ordinaria, sono gli stessi della procedura di risarcimento diretto Danni subiti dal passeggero Per ottenere il risarcimento, il terzo trasportato promuove la procedura di risarcimento ordinaria ai sensi dell'art. 148 del codice delle assicurazioni, nei confronti dell'assicuratore del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro. Ai sensi dell'art. 141 del codice predetto i danni fisici subiti dai passeggeri ed i danni alle cose da essi trasportate, sono infatti risarciti, indipendentemente dalla responsabilità dei conducenti, dall'assicuratore del veicolo sul quale erano a bordo che risponderà entro il massimale minimo di legge. Se il danno supera il massimale minimo di legge, il terzo trasportato avrà diritto di richiedere la parte eccedente all'assicuratore del responsabile, sempre che questi sia assicurato per un massimale superiore a quello minimo di legge. Incidente con veicolo non assicurato o non identificato In caso di sinistro con veicolo non
assicurato o non identificato, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta
all'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS),
costituito presso la CONSAP. Sono risarcibili i danni causati dalla circolazione
di veicoli e natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi
di: c) veicolo risultante assicurato presso
un'impresa operante nel territorio della Repubblica Italiana, in regime di
stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del
sinistro si trovi IN STATO DI LIQUIDAZIONE COATTA o vi venga posta
successivamente: in tale ipotesi vengono risarciti integralmente sia i danni
alla persona sia i danni alle cose;
Incidente con veicolo straniero Nel
caso di incidente stradale avvenuto Italia ma provocato da un veicolo
immatricolato all’estero per richiedere il risarcimento dei danni subiti
occorre: L’ufficio Centrale Italiano risponderà alla richiesta di risarcimento indicando la compagnia italiana incaricata di gestire il sinistro in nome e per conto della compagnia estera assicuratrice del veicolo indicato come responsabile. Se l'incidente stradale è invece avvenuto
all'estero, in uno dei paesi del Sistema Carta
Verde, in caso di incidente provocato da un veicolo immatricolato ed assicurato
in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, per richiedere il
risarcimento dei danni subiti può rivolgersi al rappresentante nominato in
Italia dalla compagnia assicuratrice estera del responsabile del
sinistro. Se l'assicuratore estero, o il mandatario
per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia, entro tre mesi dalla
richiesta di risarcimento non hanno fornito una risposta motivata a tale
richiesta di risarcimento, il danneggiato può chiedere l'intervento di CONSAP
S.p.A. gestione F.G.V.S. (Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada) Via
Yser, 14 - 00198 Roma - Fax 0685796334 - www.consap.it), quale organismo di
indennizzo nazionale. Prescrizione
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