In caso di sinistro stradale

 


Cosa fare in caso di sinistro

Nell'immediatezza del fatto, sempreché le condizioni personali e di sicurezza lo consentano, é utile fare delle fotografie: alcune panoramiche, riprese da angolazioni diverse, che documentino la scena dell'incidente con i veicoli posizionati nella sede assunta dopo l'urto e le varie tracce (gommose, di detriti ecc.) connesse con l'incidente; altre particolareggiate che documentino i danni arrecati e subiti dai veicoli e da eventuali altre cose.

Assicurata la sicurezza delle persone e della circolazione, è consigliabile compilare il modulo C.A.I. o modulo blu  (modulo Constatazione Amichevole di Incidente, anche detto appunto Modulo Blu), che, se non disponibile al momento del sinistro, può essere compilato e sottoscritto successivamente.
In mancanza del modulo blu, è importante raccogliere almeno le seguenti informazioni: data dell’incidente - nomi dei contraenti assicurati e dei conducenti - targhe dei due veicoli coinvolti - denominazione delle compagnie di assicurazione e numeri delle polizze - descrizione delle circostanze e delle modalità dell’incidente - generalità di eventuali testimoni (nominativi, indirizzi, telefoni) - indicazione dell’eventuale intervento di organi di Polizia.

 

Successivamente il conducente o, se persona diversa, il proprietario del veicolo coinvolto nell'incidente stradale, deve denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, così come prevede l'art. 143 del codice delle assicurazioni (D. Lgs. 7.9.2005 n. 209); è consigliabile avvalersi del modulo blu.

 

Sistemi di Risarcimento

Dal 1° febbraio 2007 è stato introdotto il Sistema di Risarcimento Diretto. A decorrere da tale data, quindi, sono due le procedure percorribili per essere risarciti dei danni materiali e fisici subiti a seguito di  incidente stradale:

1) la procedura  di risarcimento diretto;

2) la procedura ordinaria.

L'applicabilità dell'una o dell'altra procedura, dipende dal tipo di incidente, dal tipo dei veicoli coinvolti, dal tipo di danni e dalle condizioni soggettive del danneggiato.    

 

Procedura di Risarcimento Diretto

Il Risarcimento Diretto è la procedura di risarcimento del danno, in base alla quale l’Assicurato / Danneggiato che ritenga di avere ragione anche solo parzialmente, rivolge alla propria Compagnia di assicurazione la richiesta di liquidazione dei danni subiti. E' regolato dall'art. 149 del codice delle assicurazioni private (D. Lgs. 7.9.2005 n. 209) e disciplinato dal D.P.R. 18.7.2006 n. 254.
Tale procedura si applica in presenza di tutte le seguenti condizioni:

  • in caso di collisione tra due veicoli a motore, entrambi identificati, con targa italiana, e regolarmente assicurati con compagnie che aderiscano al risarcimento diretto;

  • l’incidente deve essere avvenuto in Italia, nella Repubblica di S. Marino o nel territorio della Città del Vaticano e i veicoli devono essere immatricolati nei predetti Stati;

  • tra i veicoli targati sono comprese le macchine agricole targate ed i ciclomotori provvisti di nuova targa (introdotta dal D.P.R. 153/2006 in vigore dal 14 luglio 2006).

La procedura del risarcimento diretto trova applicazione  per i danni al veicolo e al conducente, anche nel caso in cui nella collisione siano rimasti coinvolti passeggeri.

Cosa viene risarcito
Con la procedura di risarcimento diretto vengono risarciti direttamente dalla propria compagnia di Assicurazione, in proporzione alla quota di ragione:
a) i danni subiti dal veicolo;
b) i danni fisici subiti dal conducente del veicolo che abbia riportato lesioni di lieve entità (ovvero con invalidità permanente non superiore al 9%);
c) i danni alle cose trasportate sul veicolo, di proprietà del conducente e del proprietario

Si ricorre al sistema del risarcimento diretto anche se il conducente ha subito lesioni gravi, limitatamente però al rimborso per i danni al veicolo e alle cose trasportate.
Per i danni relativi alle lesioni gravi subite dal conducente, per i danni ad oggetti diversi dai veicoli (cassonetti, vetrine, guard-rail, ecc.) e per i danni fisici subiti dai pedoni, occorre invece seguire la procedura ordinaria.

Tempi di risarcimento

La richiesta di risarcimento può essere consegnata a mano al proprio assicuratore oppure inviata mediante lettera raccomandata A .R. o a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica (a meno che quest'ultimo mezzo sia escluso dal contratto).

Ricevuta la richiesta di risarcimento, l'assicuratore:

a) in caso di richiesta incompleta, deve chiedere, entro 30 giorni dalla ricezione, l'integrazione ed i chiarimenti necessari per la regolarizzazione della richiesta;

b) se intende contestare l'applicabilità della procedura, deve farlo entro 30 giorni ed in tal caso deve darne comunicazione all'assicurato/danneggiato ed all'assicurazione del responsabile; la comunicazione inviata a quest'ultima ha l'effetto di costituzione in mora; 

c) se la richiesta è completa e la procedura di risarcimento diretto applicabile, con apposita comunicazione, deve, alternativamente:

1) presentare una congrua offerta di risarcimento del danno;

2) indicare gli specifici motivi che impediscono di formulare l'offerta di risarcimento del danno.  

Tale comunicazione deve essere inviata entro:
1) 30 giorni, nel caso di soli danni a cose, se il modulo blu è stato firmato da entrambi i conducenti coinvolti;
2) 60 giorni, 
nel caso di soli danni a cose, se il modulo blu non è stato firmato da entrambi i conducenti  coinvolti;
3) 90 giorni, nel caso di lesioni fisiche al conducente.

Se l'assicurato accetta la proposta formulata dall'assicurazione, l'importo deve essere corrisposto entro 15 giorni.
Se l'assicurato non è soddisfatto dell'offerta, l'assicuratore  dovrà comunque provvedere al pagamento della somma offerta, che sarà eventualmente imputata alla liquidazione definitiva del danno. 

In tal caso il danneggiato potrà proporre azione legale nei confronti della propria assicurazione. 


La procedura ordinaria

La procedura ordinaria di risarcimento si applica quando non trova applicazione la procedura del risarcimento diretto, ovvero:

  • sinistri non verificatisi in Italia, Repubblica di San Marino,Città del Vaticano;

  • sinistri con assenza di collisione tra due veicoli;

  • sinistri con collisione tra più di due veicoli;

  • sinistri che coinvolgono ciclomotori che non siano muniti di targa ai sensi del D.P.R. 6 marzo 2006 n. 153, ovvero con sei caratteri alfanumerici;

  • sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero;

  • sinistri con veicoli non assicurati;

  • sinistri con lesioni alla persona del conducente superiori al 9% di Invalidità Permanente (lesioni gravi);

  • collisione tra 2 soli veicoli ma con coinvolgimento di altri veicoli responsabili.

In questo caso il danneggiato dovrà fare richiesta di risarcimento all'assicuratore del veicolo del responsabile.

La procedura di risarcimento ordinaria é regolata dall'art. 148 codice assicurazioni.

Tempi di risarcimento

Tempo e fasi della procedura di risarcimento ordinaria, sono gli stessi della procedura di risarcimento diretto


Danni subiti dal passeggero

Per ottenere il risarcimento, il terzo trasportato promuove la procedura di risarcimento ordinaria ai sensi dell'art. 148 del codice delle assicurazioni, nei confronti dell'assicuratore del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro.

Ai sensi dell'art. 141 del codice predetto i danni fisici subiti dai passeggeri ed i danni alle cose da essi trasportate, sono infatti risarciti, indipendentemente dalla responsabilità dei conducenti, dall'assicuratore del veicolo sul quale erano a bordo  che risponderà entro il massimale minimo di legge. 

Se il danno supera il massimale minimo di legge, il terzo trasportato avrà diritto di richiedere la parte eccedente all'assicuratore del responsabile, sempre che questi sia assicurato per un massimale superiore a quello minimo di legge.


Incidente con veicolo non assicurato o non identificato

In caso di sinistro con veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta all'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS), costituito presso la CONSAP. Sono risarcibili i danni causati dalla circolazione di veicoli e natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di:
a) sinistro cagionato da veicolo NON IDENTIFICATO: in tale ipotesi vengono risarciti integralmente i danni alla persona e, in caso di lesioni gravi alla persona, anche i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500,00;
b) sinistro cagionato da veicolo NON ASSICURATO: in tale ipotesi vengono risarciti integralmente sia i danni alla persona sia i danni alle cose;

c) veicolo risultante assicurato presso un'impresa operante nel territorio della Repubblica Italiana, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi IN STATO DI LIQUIDAZIONE COATTA o vi venga posta successivamente: in tale ipotesi vengono risarciti integralmente sia i danni alla persona sia i danni alle cose;
d) veicolo POSTO IN CIRCOLAZIONE CONTRO LA VOLONTÁ del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria: in tali ipotesi vengono risarciti integralmente sia i danni alla persona sia i danni alle cose, limitatamente ai terzi trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà, ovvero che siano inconsapevoli della circolazione illegale.
La richiesta di risarcimento deve essere inviata a:
Consap S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 Roma - fax: 06.8411844 - e-mail: segreteria.fgs@consap.it

 

Incidente con veicolo straniero

Nel caso di incidente stradale avvenuto Italia ma provocato da un veicolo immatricolato all’estero per richiedere il risarcimento dei danni subiti occorre:
a) inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio Centrale Italiano, al seguente indirizzo: UCI Corso Sempione, 39 - 20145 MILANO;
b) indicare all'interno della richiesta danni ogni dato utile a rendere più agevole, e quindi più veloce, il lavoro dell’UCI.

L’ufficio Centrale Italiano risponderà alla richiesta di risarcimento indicando la compagnia italiana incaricata di gestire il sinistro in nome e per conto della compagnia estera assicuratrice del veicolo indicato come responsabile.

Se l'incidente stradale è invece avvenuto all'estero, in uno dei paesi del Sistema Carta Verde, in caso di incidente provocato da un veicolo immatricolato ed assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, per richiedere il risarcimento dei danni subiti può rivolgersi al rappresentante nominato in Italia dalla compagnia assicuratrice estera del responsabile del sinistro.
Per conoscerne il nome, invii apposita richiesta al Centro di Informazioni italiano costituito presso l'ISVAP all'indirizzo:
ISVAP - Centro di Informazione - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma -
fax 06 42133730 - e-mail: centroinformazioni@isvap.it

Se l'assicuratore estero, o il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia, entro tre mesi dalla richiesta di risarcimento non hanno fornito una risposta motivata a tale richiesta di risarcimento, il danneggiato può chiedere l'intervento di CONSAP S.p.A. gestione F.G.V.S. (Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada) Via Yser, 14 - 00198 Roma - Fax 0685796334 - www.consap.it), quale organismo di indennizzo nazionale.


Prescrizione
La legge prevede che il diritto al risarcimento del danno da circolazione si prescriva in due anni. Occorre quindi ricordare di chiedere al responsabile civile il risarcimento non oltre i due anni dalla data del sinistro ed eventualmente rinnovare la richiesta, sempre ed esclusivamente con lettera raccomandata a.r., almeno ogni due anni in modo da permettere ai termini di decorrere nuovamente.